Si fa riferimento alla legge n. 27/2012 di conversione, con
modificazioni, del decreto legge n.
1 del 24 gennaio 2012 in materia di liberalizzazioni, entrata in
vigore il 25 marzo 2012. Tra le
varie norme che riguardano l’assicurazione obbligatoria r.c. auto,
alcune hanno immediato
impatto sui consumatori.
1. Scatola nera
L’art. 32, comma 1, modifica l’art. 132 del Codice delle
Assicurazioni, prevedendo che “nel
caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione” sul proprio
veicolo di meccanismi
elettronici che registrano l’attività del veicolo, quali la c.d.
scatola nera o dispositivi similari, le
imprese applicano una riduzione significativa di premio; i costi
della installazione,
ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576
disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità di tali
meccanismi sono a carico
delle imprese.
Al riguardo questa Autorità ritiene che tale norma - considerata sia
la sua ratio (riduzione
delle tariffe), sia la formulazione letterale (il richiamo alla
circostanza che l’assicurato possa
“acconsentire” alla installazione implica che l’impresa debba
proporgli tale scelta) - introduca
l’obbligo per le imprese di offrire ai consumatori, accanto a
polizze r.c. auto “base”, anche
polizze r.c. auto con scatola nera, a fronte di una significativa
riduzione del premio.
In sede di conversione del decreto è stata inserita la previsione di
un regolamento ISVAP, da
emanarsi, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e
l’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, entro 90 giorni (25 giugno 2012)
dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione. Il regolamento dovrà stabilire le
modalità di raccolta, gestione e
utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione
delle responsabilità in occasione
dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, nonché
le modalità per assicurare
l’interoperatività di tali meccanismi in caso di sottoscrizione da
parte dell’assicurato di un
contratto con impresa diversa da quella che ha installato il
meccanismo.
In conseguenza del rinvio al regolamento attuativo si ritiene che il
suddetto obbligo per le
imprese di offrire prodotti con scatola nera trovi applicazione
successivamente alla
emanazione del regolamento medesimo, per il quale i lavori sono già
in corso.
2. Variazione in diminuzione automatica in assenza di sinistri
(passaggio a classe di
merito più favorevole)
L’art. 34 bis, introdotto in sede di conversione, integra l’art. 133
del Codice delle
Assicurazioni, aggiungendo al primo periodo - secondo il quale i
contratti di assicurazione
debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che
prevedano ad ogni scadenza
annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio
applicato all'atto della
stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di
sinistri nel corso di un certo
periodo di tempo - il seguente periodo “La predetta variazione in
diminuzione del premio si
applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella
misura preventivamente
quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla
polizza ed esplicitamente
indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione ai
cui al presente comma
comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione
amministrativa da 1.000 euro a
50.000 euro”.
Al riguardo questa Autorità per dare concreta attuazione alla
disposizione, nell’ambito del
quadro comunitario vigente, ritiene che la norma, peraltro assistita
da una sanzione
specifica, garantisca al consumatore, oltre a condizioni di maggiore
trasparenza, benefici in
termini di riduzioni di premio in assenza di sinistri rispetto
all’annualità precedente. Tale
riduzione va indicata in termini percentuali nel contratto in modo
da mettere il consumatore
nella condizione di verificarne agevolmente l’applicazione nell’anno
successivo, anno in cui
l’impresa potrà indicare un eventuale incremento tariffario per la
scadenza ancora
successiva.
In sostanza la norma mira a garantire al consumatore virtuoso (che
non ha provocato sinistri
nel periodo di osservazione) di beneficiare effettivamente della
riduzione di premio che
l’impresa ha contrattualmente previsto l’anno precedente e alle
imprese, qualora il
fabbisogno tariffario lo richieda, di rivisitare la tariffa,
comunicando tale eventualità al
consumatore con un anno di anticipo. Della misura dell’eventuale
incremento dovrà essere
data comunicazione, ai sensi del Regolamento Isvap n. 4/2006, con
almeno 30 giorni di
anticipo. Resta ferma, ovviamente, la possibilità per il consumatore
di ricercare offerte più
convenienti, anche mediante l’utilizzo del preventivatore r.c.auto
(www.tuopreventivatore.it).
ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576
Si riporta nel seguito un esempio di concreta applicazione.
Una polizza stipulata o rinnovata il 1° maggio 2012
(successivamente, quindi, all’entrata in
vigore della norma) dovrà contenere l’indicazione della riduzione di
premio di cui beneficerà
l’assicurato alla scadenza del 1° maggio 2013, in assenza di
sinistri nel periodo di
osservazione, riduzione che dovrà essere quantificata in relazione
alla classe di merito di
appartenenza. La riduzione pattuita non potrà in alcun caso essere
assorbita da eventuali
variazioni tariffarie nel frattempo intervenute.
All’atto del pagamento della nuova annualità (1° maggio 2013)
l’impresa, oltre a riconoscere
la riduzione concordata, se del caso, dovrà indicare che alla
successiva scadenza
contrattuale il premio potrà variare in relazione al mutato
fabbisogno tariffario. L’assicurato,
conoscendo la misura del nuovo premio con almeno 30 giorni di
anticipo (1° aprile 2014)
potrà ovviamente ricercare coperture più convenienti. Qualora decida
di rimanere con la
stessa compagnia, al momento del rinnovo (1° maggio 2014) il
contratto dovrà prevedere per
l’annualità successiva (1° maggio 2015), sempre in assenza di
sinistri, la misura della
riduzione in relazione alla classe di merito di appartenenza, e così
via.
3 - Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità
I commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32, introdotti in sede di
conversione, restringono la
risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità di
cui all’art. 139 del Codice delle
Assicurazioni. Le norme, entrate in vigore il 25 marzo 2012, sono
applicabili ai sinistri in corso di
valutazione, in cui le fattispecie di danni alla persona di lieve
entità non siano ancora state
oggetto di accertamento da parte dell’impresa sotto il profilo
medico legale.
La prima disposizione (comma 3-ter) integra il comma 2 dell’articolo
139 del Codice,
prevedendo che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non
siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a
risarcimento per danno
biologico permanente”, mentre la seconda (comma 3-quater) prevede
che “Il danno alla
persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del
Codice delle assicurazioni è
risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti
visivamente o
strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
L’Autorità rileva l’esigenza di fornire al mercato un chiarimento,
considerato che le due
norme presentano un campo di applicazione comune, ma sembrano
contenere profili
contraddittori. Infatti, mentre il comma 3-ter esclude il
risarcimento del danno biologico
“permanente” nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di
“accertamento clinico
strumentale obiettivo”, il comma 3-quater ammette il risarcimento
(senza specificare se a
titolo di danno biologico permanente o temporaneo) qualora vi sia un
riscontro medico legale
da cui risulti “visivamente” o “strumentalmente” accertata
l’esistenza della lesione.
Ad avviso di questa Autorità, dalla lettura combinata e sistematica
delle due disposizioni è
possibile ricostruire il seguente quadro.
La prima disposizione, che integra il comma 2 dell’art. 139 del
Codice delle Assicurazioni,
riferendosi espressamente al danno biologico permanente e, nulla
dicendo sul danno
biologico temporaneo, consente, pur in assenza di accertamento
clinico strumentale
obiettivo, il risarcimento di quest’ultimo.
La seconda, con valenza più generale, non è espressamente riferita
ad alcuna tipologia di
danno biologico (temporaneo o permanente) e consente di accertare la
lesione sia
visivamente che strumentalmente.
La lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a
ritenere che soltanto il
danno biologico permanente - cioè i postumi invalidanti conseguenti
alla lesione - per poter
dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico
legale attraverso un
ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576
accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico
temporaneo, cioè i giorni di
inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all’evento
lesivo, potrà invece essere
accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente.
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che un evento lesivo può dar
luogo ad un danno
biologico temporaneo, ma non necessariamente ad un danno biologico
permanente (art.
139: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all’integrità
psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale
che esplica un’incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del
danneggiato…..”).
Al fine di valutare il concreto esplicarsi dei benefici attesi dalla
norma in termini di
contenimento dei costi dei risarcimenti, l’Isvap avvierà una
rilevazione periodica secondo
specifiche che saranno oggetto di successiva comunicazione.
4 - Classi di massimo sconto
L’art. 32, comma 3-quinquies, introdotto in sede di conversione,
prevede che “Per le classi di
massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive,
ciascuna delle compagnie di
assicurazione deve praticare identiche offerte”.
La norma risulta di non facile interpretazione; il principale dubbio
riguarda la portata delle
condizioni “oggettive” che possono giustificare offerte non
identiche ed in particolare se tra
tali condizioni rientrino le differenti condizioni di rischio
rilevabili nelle diverse aree del
territorio nazionale.
Sul punto, data la delicatezza e la rilevanza della questione, è
stata acquisita
l’interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Ministero, con nota del 18 aprile 2012, ha reso noto all’Autorità
che un’interpretazione
secondo cui a parità delle altre condizioni, sia pure se per i soli
assicurati collocati nella
migliore classe di merito, ciascuna impresa sia obbligata ad
adottare tariffe assicurative
identiche su tutto il territorio nazionale, con conseguente
impedimento assoluto ad utilizzare
il parametro della territorialità nell’analisi del rischio,
risulterebbe in contrasto con il principio
di libertà tariffaria affermato in materia dalla normativa
comunitaria e, in particolare,
dall’articolo 6 della direttiva 92/49/CEE.
Quanto agli effetti della norma, il Ministero osserva che “quelli
attesi sono evidentemente di
contrasto agli aumenti indiscriminati e ingiustificati rilevati in
alcune aree del territorio
nazionale, ma non certo quelli di una parimenti ingiustificata
redistribuzione di oneri secondo
un malinteso criterio mutualistico che, derogando in modo radicale
all’ordinario legame fra
condizioni oggettive e soggettive di rischio e misure tariffarie,
determini un livellamento
nazionale delle tariffe a beneficio degli assicurati di alcuni
territori, ma a danno degli
assicurati di altri territori e/o con una amplificazione abnorme
degli effetti di peggioramento
tariffario per gli assicurati delle classi di minore sconto anche
dello stesso territorio oggetto di
tale beneficio. Tale eventualità, anche a prescindere dagli effetti
dannosi di incertezza per il
mercato e per gli stessi consumatori che deriverebbero da
un’interpretazione a evidente
rischio di successivo annullamento o disapplicazione, non appare
comunque neppure
nell’immediato rispondente all’interesse effettivo della generalità
dei consumatori.
Il Ministero ritiene quindi che “una ragionevole e legittima
interpretazione della norma in
oggetto dovrebbe includere nelle differenziazioni tariffarie,
possibili anche per le classi di
massimo sconto, quelle legate alle oggettive differenze delle
condizioni di rischio rilevate nei
singoli territori (frequenza dei sinistri, livello dei risarcimenti,
ecc.)” e che, “per non vanificare
la norma, si deve ritenere anche, da un lato, che la stessa impone
una più stringente
applicazione e dimostrazione da parte delle imprese di assicurazione
di criteri oggettivi di
definizione dei meccanismi tariffari per questo specifico aspetto di
articolazione territoriale -
con maggiore trasparenza delle scelte tariffarie sia rispetto agli
assicurati che nei confronti
dell’autorità vigilante,
anche ai fini della verifica del rispetto del divieto di elusione
dell’obbligo
a contrarre - dall’altro, che la stessa norma impone all’intero
sistema assicurativo un obiettivo
di progressiva riduzione anche delle residue e giustificate
differenze tariffarie territoriali, in
concomitanza con il realizzarsi degli effetti di riduzione dei
sinistri e delle frodi e, più in
generale, dei costi assicurativi, che derivano dal complesso delle
altre norme contenute con
tali finalità nel medesimo decreto legge. In altre parole, la norma
impone comunque alle
imprese di assicurazione di individuare nell’ambito della propria
autonomia tariffaria e in
attesa di una più complessiva revisione del sistema bonus-malus, le
modalità più idonee per
pervenire progressivamente ad un maggior favore tariffario verso i
guidatori più virtuosi,
anche mediante una più adeguata valorizzazione di tale condizione
virtuosa nelle aree
territoriali in cui le condizioni di rischio permangano
transitoriamente maggiori.”
5 – Altre disposizioni
In merito alle altre
disposizioni del decreto in materia r.c.auto ed in dettaglio:
- l’art. 29 (Efficienza
produttiva del risarcimento diretto)
- l’art. 30 (Repressione
delle frodi)
- l’art. 32, comma 3bis
(Banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati)
- l’art. 34 (Obbligo di
confronto delle tariffe r.c.auto)
sono in corso di
definizione da parte dell’Autorità le previste nuove norme
regolamentari che
saranno, come di consueto,
sottoposte ad una fase di pubblica consultazione prima della
loro definitiva emanazione.