Attenzione alla revisione scaduta, l’assicurazione potrebbe non pagare

 

Tutti i veicoli a motore dopo un certo numero di anni e in maniera ricorrente devono essere sottoposti alla revisione obbligatoria di Legge. L’Articolo 79 del Codice della Strada infatti obbliga i proprietari  a mantenere la massima efficienza e sicurezza dei propri mezzi a motore e ciò avviene attraverso la revisione del veicolo; la circolazione con un veicolo non revisionato è quindi sanzionata dal Codice della Strada ma anche le assicurazioni spesso possono creare parecchi problemi in caso di sinistro se il mezzo risultasse non revisionato.

Quali mezzi devono sottoporsi alle revisione?

Per i mezzi di nuova immatricolazione la prima revisione va fatta entro i 4 anni, successivamente invece ogni 2 anni. I veicoli soggetti a revisione obbligatoria sono:

  • Autovetture e autocaravan
  • Motoveicoli e ciclomotori
  • Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate
  • Autoveicoli per trasporto promiscuo

I mezzi che invece devono sostenere la revisione ogni anno sono:

  • Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente
  • Taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente
  • Autoambulanze
  • Autoveicoli destinati al trasporto di cose e rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
  • Veicoli atipici (es. auto elettriche leggere)

Dove fare la revisione e quanto costa

La revisione può essere effettuata presso il Dipartimento Trasporto Terrestri pagando un bollettino postale da 45 euro, oppure presso un’officina autorizzata con un costo fisso di 64,80 euro.

Cosa viene controllato con la revisione?

La revisione è un controllo generale delle condizioni del mezzo e dei suoi impianti fondamentali e normalmente sono necessari una trentina di minuti per effettuare una revisione completa dei seguenti componenti:

  • Lo stato della carrozzeria (presenza di ammaccature gravi, corrosioni, etc.) compresi paraurti, parabrezza, specchietti retrovisori e cinture di sicurezza
  • L’impianto elettrico e il funzionamento del clacson e delle luci (anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione, di direzione, di arresto e della targa)
  • Il funzionamento dei tergicristalli e lo stato del sistema lavavetri
  • La rumorosità e le emissioni inquinanti emesse dal tubo di scarico
  • L’efficienza del sistema frenante
  • Lo stato di sterzo, assi, sospensioni, ruote e pneumatici
  • L’identificazione del veicolo attraverso targa e numero di telaio

Mancata revisione: sanzioni e rivalsa

Essere sorpresi dalle forze dell’ordine con un veicolo non revisionato può costare un’ammenda da 155 a 624 euro che raddoppi in caso di recidiva; la sanzione per mancata revisione prevede l’immediato ritiro della carta di circolazione che verrà resittuita soltanto ad avvenuta revisione presso il D.T.T.

Dal punto di vista assicurativo i problemi in caso di sinistro con un veicolo non revisionato possono essere molto gravi; le compagnie infatti possono prevedere nelle loro condizioni contrattuali la rivalsa sul conducente/proprietario in caso di sinistro con veicolo non sottoposto a revisione obbligatoria, il chè significa che la compagnia potrà richiedere al proprietario del mezzo di rimborsare gli importi liquidati per il sinistro anche nel caso di cifre molto elevate. Molte compagnie prevedono però la possibilità di inserire la rinuncia alla rivalsa per mancata revisione, condizione che mette al riparo l’assicurato da eventuali dimenticanze nell’effettuare la revisione nei termini stabiliti dalla legge. Verificate quindi anche questa condizione nella votra polizza auto, ricordando che al dì là del discorso assicurativo è importante circolare con un mezzo tecnicamente apposto e sicuro, sia per voi che per gli altri utenti della strada.

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