Petizione alla Commissione Europea.

— Aggiornamento del 18/06/2013

Radio KISS KISS Napoli ci contatterà per consentirci il lancio dell’EVENTO. Grazie a MAX GIANNINI E SALVATORE CALISE di Noi KISSIAMO.

— Aggiornamento del 12/06/2013

Manca una settimana all’appuntamento a Bruxelles. Si recherà la Ns. vice presidente Gabriella Gambardella.

— Aggiornamento del 07/06/2013

Abbiamo risposto. Andremo a Bruxelles anche perchè siamo gli unici petenti a presenziare ! (già lo fummo il 12/07/2012). Dobbiamo organizzarci anche economicamente… chi è di Napoli conosce il detto “Senza sord nun se cantano messe!”. Ricorreremo al momento all’autofinanziamento, malgrado il ridotto numero di persone in direttivo (siam passati da 16 fondatori a 7 effettivi del direttivo).

— Aggiornamento del 01/06/2013

Ci hanno contattato da Bruxelles. Chiedono la Ns. presenza per calendarizzare l’incontro con la commisisone. Risponderemo a breve.

— Aggiornamento del 26/04/2013

Nella riunione del 24/04 si doveva parlare della Ns. petizione, la pagina ufficiale è visibile qui . Sfortunatamente la complessità degli argomenti trattati prima di quello di Ns. interesse ha fatto sì che il problema spagnolo dei pignoramenti occupasse tutto lo spazio a disposizione. Vi informeremo in merito agli ulteriori sviluppi, avendo già contattato Bruxelles stamane SENZA ESITO positivo…

>>—-Messaggio originale—-
>>Da: erminia.mazzoni@europarl.europa.eu
>>Data: 25/04/2013 15.00
>>A:
>>Ogg: RE: Invio in corso posta elettronica: documentazione rif. Petizione =
n.=20
>799/2011 –
>>
>>Gentile Dr.ssa Gambardella,=20
>>
>>la discussione della petizione RCAuto non ha avuto luogo ieri ed =C3=A9 s=
tata=20
>rinviata. Infatti, per mancanza di tempo, si =C3=A9 preferito dare precede=
nza=20
alle=20
>petizioni per le quali erano presenti i primi firmatari.
>>Vi terremo informati circa una nuova calendarizzazione.
>>
>>Cordiali saluti,
>>
>>Teresa Selvaggio
>>Assistente dell=C2=B4On. Avv. Erminia Mazzoni
>>Presidente della Commissione per le Petizioni
>>Membro della Commissione per lo sviluppo regionale

— Aggiornamento del 20/04/2013

A seguito dell’incontro del 05/04/2013 e della successiva ufficializzazione della prossima riunione della Commissione Petizioni del 24/04/2013 h. 16.00 pervenuta via e-mail la bravissima Gabriella Gambardella, unitamente a Mario De Crescenzio, hanno redatto la relazione a nome dell’Associazione MO’ BAST! inviandola alla segreteria della Commissione Petizioni in persona di Sybille Pecsteen.
L’associazione MO BAST! non si ferma qui e segue SEMPRE tutti gli impegni presi.

— Aggiornamento del 05/04/2013

Una Ns. delegazione composta da Mario De Crescenzio e Barbarino Roberto ha incontrato stamattina alle ore 09,30 presso la sede del PDL di Napoli la Eurodeputata Erminia Mazzoni. Si è discusso della petizione 799/2011 (quella per la quale sono state raccolte dal movimento MO BAST! ben 90.000 firme) e del precedente Ns. incontro del 12/07/2012 la cui elaborazione “postuma” da noi evidenziata tanti problemi ha creato alle intellighentie europee.
La presidente Mazzoni ci ha assicurato il Suo impegno invitandoci in anteprima a recarci a Bruxelles in quanto in data 24/04/2013 si terrà forse l’ultima riunione della commissione avendo – a loro avviso – dipanato la matassa ed identificato il problema come meramente “nazionale”…
Abbiamo evidenziato che ciò non era affatto vero, che non veniva applicata la Direttiva Europea e che le stesse sentenze non chiaramente evidenziate ma da noi studiate (nella fattispecie la 518/06) davano ampi spunti di riflessione in merito alla correttezza del comportamento delle Compagnie di Assicurazioni oltre che della vigilanza da parte dell’organismo competente in Italia, ovvero l’IVASS (ex ISVAP).
L’On. Mazzoni ci ha quindi chiesto di partecipare o, nel caso ciò non fosse possibile, di inviarLe una relazione in merito.

— Aggiornamento del 22/03/2013. Risposta da parte del Dott. Mario Nava ai ns. dubbi.

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Thu, 21 Mar 2013 17:56:14 -0700 (PDT)
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Thu, 21 Mar 2013 17:56:14 -0700 (PDT)
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Authentication-Results: mx.google.com;
spf=pass (google.com: best guess record for domain of Mario.Nava@ec.europa.eu designates 147.67.249.4 as permitted sender) smtp.mail=Mario.Nava@ec.europa.eu
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S-DC-EMP017-E.net1.cec.eu.int (158.167.3.14) with Microsoft SMTP Server (TLS)
id 14.2.309.2; Fri, 22 Mar 2013 01:56:13 +0100
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S-DC-EMP002-J.net1.cec.eu.int ([158.167.2.147]) with mapi id 14.02.0309.002;
Fri, 22 Mar 2013 01:56:13 +0100
From:
To:
CC: ,
, ,

Subject: Re: Attesa suo riscontro.
Thread-Topic: Attesa suo riscontro.
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Date: Fri, 22 Mar 2013 00:56:12 +0000
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Egregio Dott. Barbarino,
La ringrazio per la sua e-mail datata 8 marzo 2013 e per il successivo sollecito del 20 Marzo. Le ricordo che il tempo di risposta standard è di 15 giorni calendario.
Vorrei approfittare di questa risposta per illustrare ancora una volta il nostro parere relativo alla Sua richiesta, discussa durante un meeting della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo in data 12 luglio 2012, sotto la Presidenza dell’Avvocato Mazzoni, che ci legge in copia.
Gli articoli 29 e 39(2) della Direttiva 92/49 vietano agli Stati Membri di introdurre un sistema di approvazione preventiva o di notifica obbligatoria dei premi che una Compagnia Assicurativa intende applicare ai clienti nel proprio territorio. Come chiaramente e più volte espresso dalla Corte, la legislazione comunitaria, in tal modo, intende garantire il principio di libertà nel fissare le tariffe delle polizze nel ramo non-vita (si veda Caso C-59/01 Commission v Italy [2003] ECR I-1759, paragrafo 29, Caso C 518/06 Commission v Italy, paragrafo 101).
Questa possibilità è stata inoltre riconfermata dalla Corte di Giustizia dell`Unione Europea nei Casi C-346/02 e C-347/02, paragrafi 21 e 22 che io ho citato durante l’audizione. Ho citato queste due sentenze in particolare, e non tutte quelle precedenti, in quanto queste due sono più recenti e ribadiscono chiaramente il principio generale applicabile a tutte le polizze del ramo non-vita (inclusa, come nel caso in discussione, l`assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) secondo il quale le Compagnie di Assicurazione sono autorizzate a fissare liberamente le tariffe da applicare alle loro polizze.
Tale libertà implica la possibilità per le compagnie di differenziare le tariffe in base a criteri oggettivi. Tale differenziazione deve, in ogni caso, essere esercitata in maniera proporzionata e non discriminatoria; a questo proposito desidero sottolineare come “discriminazione” e “differenziazione delle tariffe” siano due concetti differenti, in quanto, a differenza del primo, il secondo si basa su criteri oggettivi.
Quale diretta conseguenza della libertà che discende dalla legislazione e dalle sentenze della Corte citate, le compagnie che offrono polizze assicurative sulla responsabilità nei veicoli a motore in Italia sono autorizzate a differenziare i premi assicurativi fra i clienti utilizzando differenti fattori di rischio che riflettano il profilo dell’assicurato stesso, quali il luogo di residenza, il numero di sinistri, nonché la marca/tipologia del veicolo. Cosi facendo le compagnie possono modulare il premio delle polizze sulla base di criteri oggettivi di rischio in capo all’assicurato. Le procedure utilizzate in tutti gli Stati Membri per stabilire questi criteri si basano su statistiche centralizzate, redatte e pubblicate dalle Autorità di Vigilanza nazionali (in Italia sono disponibili sul sito dell’ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Il luogo di residenza quale fattore oggettivo è altresì utilizzato in molti altri Stati Membri: ad esempio, le Compagnie Assicurative Olandesi, Inglesi e Danesi propongono ai potenziali assicurati delle tariffe che variano in base al codice postale, il che significa che non solo il luogo di residenza (città o regione) è considerato rilevante, ma, anche, addirittura, lo specifico quartiere o la via.
Sono convinto di aver chiarito i Suoi dubbi in merito alla questione, e rimango comunque a sua disposizione per ogni ulteriore richiesta o chiarimento di cui Lei dovesse necessitare.
Cordialmente
Mario Nava
Acting Director Financial Institutions,
Directorate General for Internal Market and Services,
European Commission,
Rue de Spa, 2, 1040 Brussels, Belgium

Ulteriori riferimenti normativi da studiare: Causa 59/01; Causa 518/06.
Non siamo affatto convinti di tale risposta… ne riparleremo a breve..

— aggiornamento 08/03/2013

Oggi, visti i dubbi relativi a quanto appurato, abbiamo inviato la presente mail al Dott. Mario Nava.


Message-ID: <513A3AAD.6080209@gmail.com>
Disposition-Notification-To: MOBAST
Date: Fri, 08 Mar 2013 20:23:25 +0100
From: MOBAST
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20130215 Thunderbird/17.0.3
MIME-Version: 1.0
To: mario.nava@ec.europa.eu
Subject: Attesa SUO riscontro, anche informale.
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Es. dott. Nava,
avemmo il piacere di incontraLa a Bruxelles ed a seguito del suo
intervento la Ns. petizione è stata stroncata.
Il problema è che nel Suo intervento Lei fa riferimento a
“giurisprudenza confermata” indicando anche le due sentenze di
riferimento. Le stesse, una volta studiate, non sembrano conformi a
quanto da Lei detto in udienza.

Le invio il link dove si riporta il video dell’audizione e le sentenze a
cui Lei si riferisce.

Delle due l’una: o c’è stato un grossolano errore da parte Ns. nel
cercare le sentenze, ed in tal caso necessiteremmo del giusto link per
poterle studiare o, invece, le sentenze a cui Lei si riferisce sono
proprio quelle indicate ed allora ci necessita conoscere eventualmente a
quali appunti giuridici Lei ha attinto per relazionare pubblicamente il
tutto.
Grazie cortesemente per la Sua collaborazione.
Barbarino Roberto per MO BAST!

Link all’articolo: http://www.mobast.org/attivisti/?p=1542

— articolo iniziale

..dopo un incontro con il Parlamentare Europeo On. Rivellini abbiamo avuto modo di acquisire il video integrale dell’ultima seduta del 12/07/2012 inerente la Ns. petizione, per la quale sono arrivate lettere non molto confortanti da Bruxelles nel Gennaio 2013.

Scoprirete, al minuto 12:57, che il Dott. Mario Nava testualmente risponde : “c’è giurisprudenza della corte, giurisprudenza confermata è il caso 346/2002 e 347/2002 questa giurisprudenza della corte chiaramente dice che tra gli elementi in base ai quali le compagnie assicurative possono differenziare i vari fattori di rischio INCLUDONO il luogo di residenza; non è quindi possibile dire che il luogo di residenza non possa essere un elemento di differenziazione del rischio perché oggettivamente ci può essere un rischio attaccato a quello.”
Ora noi abbiamo trovato quelle sentenze (delle quali AL MOMENTO DEL NS. VIAGGIO A BRUXELLES non ci era stato anticipato nulla) e non ci pare che gli stessi concetti giuridici indicati dal direttore Nava siano evidenziati nelle stesse.
Causa 346/02, Causa 347/02.
Secondo Voi il direttore Nava ha detto la verità ?
…i delatori sono avvisati ! MO BAST! non molla! MAI!

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