Vademecum Assicurativo

piccolo VADEMECUM per districarsi tra le varie norme di Legge ed i quotidiani soprusi delle plurisanzionate compagnie assicurative.

In relazione all’annoso problema relativo alle disdette ed agli aumenti tariffari indiscriminati delle compagnie assicuratrici nei confronti degli assicurati del SUD, il presente VADEMECUM ha lo scopo di meglio informare il cittadino in merito ai propri diritti e consentirgli, quindi, una valida difesa degli stessi.

Il mercato assicurativo, in ambito di Responsabilità Civile Auto (RCA) è liberalizzato per quanto concerne il sistema tariffario ma è obbligatorio per Legge (Dlgs 209/2005 detta anche “Codice delle Assicurazioni” o CdA) che ha assimilato ed ampliato le Leggi precedenti in materia tra cui la Legge 990/69 e la Legge 39/77 e successive…

Questa asimmetria impedisce una vera liberalizzazione del mercato in quanto non è  possibile eludere l’obbligo assicurativo che, comunque, dovrebbe esser inteso come un dovere morale/civile nei confronti degli altri… Il problema è che in molte zone del meridione tale obbligo è diventato un balzello vero e proprio… anzi una estorsione legalizzata ! Non è volontà di questa guida spiegare (o tentare di capire il) perché di tutto questo ma è Ns. intento aiutarVi a controbattere le continue angherie messe in atto dalle compagnie assicuratrici (e dai loro intermediari) allorquando ci bistrattano con comportamenti da definirsi fuorilegge.

Analizziamo, ora, le varie fasi del rapporto assicurato – compagnia e del ruolo degli intermediari assicurativi: 1) Tacito rinnovo; 2) Comunicazione Della Compagnia – Rinnovo/Disdetta; 3) Preventivazione; 4) Stipula contratto; 5) Come Comportarsi, Cosa Fare

1) Tacito Rinnovo (da 3 mesi ad 1 mese prima della scadenza)

La Legge n. 221/2012, art. 22 c. 1 ha aggiunto al Codice delle Ass.ni (Dlgs 209/2005) l’art. 170-bis così enunciato: “Art. 170-bis – (Durata del contratto). – 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”.

In aggiunta il ddl 124/17 (la Legge Concorrenza), ha agigunto il seguente comma: “1 -bis . La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche
alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale
della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro
contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente
sia il rischio principale sia i rischi accessori”

Da ciò si evince che:

  1. non esiste più disdetta da parte delle compagnie in quanto il contratto RCA non prevede più il tacito rinnovo;
  2. ne consegue che neanche l’assicurato è costretto ad inviare disdetta prima della scadenza del contratto RCA avendo maggiore libertà di scelta in virtù di una maggiore concorrenza;
  3. la copertura della precedente compagnia dura fino al 15 giorno dopo la scadenza in attesta della stipula di un nuovo contratto;
  4. gli altri contratti connessi, p.es. le polizze “infortuni conducente”, se stipulati contestualmente non vanno disdettati, diversamente andrenno disdettati in tempo utile ovvero nelle modalità indicate nel contratto stesso (solitamente 30 o 60 giorni prima della scadenza).

2) Attestato di Rischio (1 mese prima della scadenza)

Laddove non si acquisisca l’ATTESTAZIONE sulo STATO del RISCHIO (art. 134 CdA) per via telematica se ne può chiederne un duplicato al proprio intermediario che dovrà consegnarvelo entro 15 giorni.

3) Preventivazione

Per risparmiare bisogna avere consapevolezza del mercato assicurativo; il sito ufficiale dell’IVASS www.tuopreventivatore.it dovrebbe darvi una chiara visione del mercato assicurativo tarato sui Vs. dati soggettivi; se quest’ultimi sono inseriti in modo corretto i preventivi che ne conseguono sono vincolanti per le compagnie che non possono richiedere un importo superiore (regolamento IVASS 23/2008) anzi gli intermediari potrebbero applicare degli sconti; oltre allo strumento governativo ci sono altri motori di comparazione privati. Consigliamo vivamente SEMPRE di usare il preventivatore IVASS e poi, eventualmente, redigere un preventivo presso i singoli siti delle compagnie assicuratrici oppure recarsi presso le agenzie i cu intermediari sono iscritti al RUI; se ci si reca presso un intermediario per un preventivo, si ha il diritto di ricevere lo stesso in forma scritta ovvero, su Vs. richiesta, il preventivo deve essere stampato ed a Voi consegnato (art. 131 c. 2 del CdA).

4) Stipula Contratto

Se un preventivo vi aggrada le compagnie hanno l’obbligo ad accettare il contratto preventivato (art. 132 c.1 CdA) e, nel caso in cui Vi chiedano di visionare il Vs. veicolo debbono applicare una riduzione della tariffa che diventa poi “riduzione significativa” nel caso in cui Vi propongono di installare una scatola nera o similare il cui costo è completamente a loro carico;

L’obbligo di assicurare vige ANCHE SE DICONO CHE NON POSSONO ASSICURARE persone al di fuori di una area geografica ben delimitata poiché  eventuali accordi “commerciali” tra agente ed assicurazione hanno valore “privatistico” (tra le parti) e sono annullati dalla Legge che ha valore “pubblicistico” (per tutti);

Se gli intermediari intendono riassicurarVi (a seguito di disdetta ovvero di mancato rinnovo) con la stessa compagnia avuta in precedenza come nuovi clienti (e non come vecchi clienti ovvero con classi e tariffe “interne”) sappiate che stanno commettendo un illecito. Questo comportamento è illegittimo ed è sanzionabile dall’IVASS che ha diramato la seguente regola:  “(…) qualora l’assicurato intenda stipulare il contratto con il medesimo assicuratore, lo stesso (il contratto, n.d.r.) dovrà essere emesso alle condizioni tariffarie in corso al momento della riassunzione tenendo ovviamente conto delle risultanze dell’attestato di rischio, al pari dei clienti già in portafoglio ai quali non è stata inviata disdetta. (…)” (ISVAP. 04/11/2010, prot. 32-10-000172).

In parole povere l’assicuratore dovrà riassicurarVi e la nuova polizza dovrà essere l’evoluzione amministrativa della vecchia, come quando fanno una voltura od una sostituzione di polizza. E’ illegittimo anche imporre all’assicurato la stipula di polizze aggiuntive, come per esempio le “polizze conducente” od altro.

A garanzia della corretta intermediazione si può pagare la polizza con un assegno circolare intestato alla compagnia di assicurazioni.

5) Come Comportarsi, Cosa Fare

Abbiamo visto quali sono alcune Leggi e regolamenti che regolano la parte relativa alla preventivazione/stupula/disdetta delle polizze.. Ma come dobbiamo comportarci nel caso in cui ci sentiamo vessati/siamo bistrattati dai comportamenti delle compagnie ? Ci sono delle poche ma efficaci regole da seguire e da sapere:

  1. prima di tutto informarsi in merito all’intermediario chiedendogli il nome ed il numero di iscrizione al RUI (Registro Unico Intermediari);
  2. contattare prontamente il CALL CENTER dell’IVASS al numero verde 800‑486661 e raccontare l’accaduto nel mentre si è ancora in agenzia;
  3. in generale quando Vi dicono qualunque cosa che vi suona strano CHIEDETE sempre che il Vs. interlocutore si assuma la responsabilità di ciò che dice… che lo scrivano, lo timbrino e firmino…in caso di rifiuto filmare (con il telefonino!) quanto accade pronunciando: “sto registrando la conversazione presso l’agenzia (tal dè tali). Trattandosi di operazioni subordinate al rispetto di Legge dello Stato ed in presenza di rifiuto a certificare le dichiarazioni rese è consentita la registrazione della conversazione fatta salva la privacy delle persone interessate”… molto probabilmente arriveranno a più miti consigli…

In generale tutto ciò che non si riesce a risolvere via telefono/a voce necessita del Vs. tempo… reclamare e far sì che l’IVASS venga a conoscenza del fatto accaduto.

Se volete abbiamo messo a disposizione la mail reclami@mobast.org per poterci interfacciare con l’associato che ha necessità di aiuto alla risoluzione del problema creatosi.